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Allontanamento dalla Casa Familiare e Sottrazione Minore

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L’allontanamento dalla casa familiare ed il reato di sottrazione di minore.

La crisi familiare in vista della separazione e l’allontamento dalla casa familiare assieme alla prole minore, configurabilità del reato di sottrazione di minore o di sequestro di persona. L’abbandono della casa coniugale con i figli minori integra sempre il reato di sottrazione di minore? Nelle fasi precedenti la separazione è possibile che, anche in ragione di particolari condizioni psicologiche o ambientali, uno dei coniugi abbandoni la residenza portando via la prole minore: non sempre tale condotta integra il reato di sottrazione di minore la cui configurazione è sempre rimessa ad una puntuale valutazione del Giudice o, in via preliminare, all’esito delle valutazione di particolari elementi o condizioni oggettive.

La crisi della coppia

La crisi della coppia in vista della separazione è certamente un momento molto delicato, i partner sono in una condizione psicologica paragonabile agli istanti prima dello svenimento: la visione della realtà è ridotta come se si guardasse attraverso un cannocchiale… pochi gradi di orizzonte condizionano pensieri e scelte conseguenti. Alle volte l’impulso di sottrarsi al disagio patito quotidianamente all’interno delle mura domestiche prevale su ogni ragione e su ogni possibilità di razionalizzazione.

Le ipotesi di rilevanza penale

Ecco che il tema dell’allontanamento dalla casa familiare prima che sia intervenuto un provvedimento autorizzatorio da parte del giudice può assumere enorme rilievo anche in ragione del fatto che la condotta potrebbe assumere anche rilevanza penale qualora venagno ad essere coinvolti figli minori.

Quindi, la condotta del coniuge che si allontana dalla casa familiare in assenza di un provvedimento autorizzatorio del giudice, nell’imminenza di una separazione personale, costituisce illecito penale o no? Ovvero, l’allontanamento del coniuge può configurare l’ipotesi prevista e punita dall’articolo 574 c.p. (sottrazione di persona incapace) o, in concorrenza, quella prevista e punita dall’articolo 605 c.p. (sequestro di persona).

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La sottrazione di minore

Sotto il profilo oggettivo la sussistenza della seconda ipotesi deve essere valutata in ragione della tenerà età della prole (e della conseguente limitata capacità di discernimento) che non esclude la possibilità della percezione della limitazione della libertà personale elemento caratteristico della fattispecie prevista dalla norma incriminatrice: qualora infatti la capacità di discernimento del minore (ancorché infraquattordicenne) sia sufficientemente sviluppata l’ipotesi di cui all’art.605potrebbe essere ritenuta sussistente e concorrente (così Cassazione Penale Sezione V, 20/02/2008, n. 21954).

Quanto, invece, all’ipotesi prevista dall’articolo 574 c.p., ancora avuto riguardo al profilo oggettivo, questa deve ritenersi sussistente ogni qualvolta la condotta dell’agente (il coniuge che si allontana con la prole) porti ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell’altro così da impedirgli la funzione educativa ed i poteri inerenti all’affidamento, rendendogli impossibile l’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore stesso (così Tribunale di Lodi 12 marzo 2009).

Profili soggettivi

Riguardo ai profili soggettivi (necessari al perfezionamento della fattispecie prevista dalla norma incriminatrice) non possono certo ritenersi sussistenti qualora l’allontanamento dalla casa familiare sia dettato non tanto dalla precisa volontà di impedire l’esercizio delle funzioni genitoriali o di limitare l’esplicazione di quanto connesso alla sfera dell’affettività quanto, piuttosto, dall’intenzione di sottrarre il minore ad uno stato di grave disagio o, addirittura, di vero e proprio rischio o pericolo per l’incolumità psicofisica del minore stesso.

La rilevanza della separazione

É infatti la rilevanza della crisi coniugale talmente grave da far supporre l’imminenza di una separazione a far supporre che le condizioni emotive di entrambi i partner siano tali da configurare l’ipotesi di insussistenza dell’elemento soggettivo in entrambe le fattispecie. Considerato però che tale accertamento è rimesso al giudice solo in una fase successiva, lo stesso stato emotivo prima descritto, potrebbe spingere uno dei partner ad agire nei confronti dell’altro se non altro strumentalmente.

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