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Calcolo e mancata corresponsione dell’ assegno mantenimento

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In caso di separazione tra coniugi viene fissato l’assegno di mantenimento per i figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti e in favore dell’ex coniuge economicamente più debole. Di seguito una breve guida a questo istituto.

Il diritto al mantenimento: come si calcola

La ratio dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato è nell’articolo 143 del codice civile il quale stabilisce che prevede il dovere per i coniugi di assistenza morale e materiale. La separazione dei coniugi è una situazione transitoria in cui gli stessi sono autorizzati a vivere separati, ma non viene meno il vincolo matrimoniale. La separazione potrà sfociare in un divorzio oppure portare ad un nulla di fatto e quindi alla riconciliazione degli stessi. In tutto il periodo di separazione restano congelati anche i vincoli nascenti dal legame e quindi vi è l’obbligo del mantenimento.

La legge stabilisce che il diritto al mantenimento per il coniuge separato sorge laddove questi non abbia un reddito proprio adeguato, quindi può essere stabilito anche nel caso in cui questo abbia un lavoro part time che gli permette di avere un piccolo reddito. La determinazione sarà eseguita utilizzando diversi parametri, il più rilevate è il reddito di ciascuna delle due parti. Dovrà essere valutato se i coniugi posseggono una casa di proprietà e a chi la stessa viene assegnata, solitamente in assenza di figli la casa resta alla persona che ne ha la proprietà, in presenza di figli la casa viene assegnata al coniuge autorizzato a vivere con loro, quindi la casa potrebbe essere intestata al marito, magari perché comprata prima del matrimonio, ma essere assegnata alla moglie in quanto genitore collocatario.

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È bene ricordare che oggi vige il principio dell’affidamento condiviso con collocazione presso uno dei due. Nel determinare l’assegno di mantenimento per il coniuge separato deve essere tenuta in considerazione anche l’eventualità che ci sia un mutuo da pagare. La sentenza n. 9079 del 20 Aprile 2011 stabilisce che nel calcolare l’assegno di mantenimento il giudice deve tener conto dell’intera entità patrimoniale in quanto le fonti di reddito non derivano solo dagli introiti di denaro. L’assegno deve infine essere calcolato tenendo anche in considerazione quello da fissare in favore dei figli.

Divorzio breve consensuale

Con l’introduzione in Italia del divorzio breve cambiano anche le modalità di determinazione dell’assegno di mantenimento nel caso in cui la separazione sia consensuale. In questo caso saranno i due coniugi a determinare l’ammontare da versare con le modalità dagli stessi stabilite, in questo caso infatti vi è una sorta di libertà contrattuale e quindi possono anche determinare il versamento bimestrale, annuale.

In questo caso il tribunale dovrà solo controllare l’effettiva equità dell’accordo stabilito dai coniugi e provvederà quindi all’omologazione. Il controllo del tribunale assume particolare rilevanza soprattutto nel caso in cui siano presenti dei figli minori da tutelare. In caso di mancato accordo, invece, è necessario procedere in via giudiziale alla verifica dell’esistenza delle condizioni economiche che giustificano la richiesta e alla susseguente determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli.

Modifica dell’assegno di mantenimento

Una volta determinato l’ammontare dell’assegno non è detto che lo stesso debba essere fisso per sempre. La parte che deve versarlo e la parte che deve riceverlo possono chiedere delle modifiche, le stesse sono subordinate al cambiamento della situazione esistente al momento in cui è stato stabilito l’importo. Ad esempio se chi deve versare l’assegno perde il lavoro, oppure ha una riduzione notevole di reddito, sopraggiungono altri figli, può chiedere una riduzione dell’importo da versare. La riduzione può essere richiesta anche nel caso in cui l’ex coniuge abbia una nuova situazione economica, ad esempio trova un nuovo lavoro, oppure inizia una convivenza more uxorio con un’altra persona.

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Chi riceve l’assegno può invece chiedere una modifica nel caso in cui ritenga che ci sia una nuova condizione economica che consente a chi deve versare l’assegno di aumentare gli importi. L’aumento può essere chiesto anche in favore dei figli, ad esempio nel caso in cui mutino le esigenze di questi, ad esempio sia necessario intraprendere un nuovo percorso formativo (ex art. 337-ter c.c., novellato dal d. lgs. n. 154/2013). Infine, in caso di mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento è possibile rivolgersi al giudice per ottenere tutela, in questo caso si applica la procedura prevista dall’articolo 710 del cpc.

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