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Assegnazione della Casa alla moglie e affitto

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Le novità sul divorzio e la separazione dei beni

Il divorzio è uno strumento giuridico che scioglie gli effetti civili del matrimonio ed in Italia è disciplinato dalla legge 898/1970, modificata poi dalla Legge sul divorzio breve 55/2015 entrata in vigore il 26 maggio 2015 che ha moltiplicato in maniera esponenziale le cause di divorzio. Questa legge prevede che ci si possa dire addio in maniera definitiva in un anno in caso di separazione giudiziale e in sei mesi in caso di separazione consensuale, anche se vi sono dei figli.

La legge ha cambiato anche lo scioglimento della comunione dei beni, che è stato anticipato al momento in cui la coppia all’udienza di comparizione viene autorizzata dal giudice a vivere separata in caso di separazione giudiziale e alla data del verbale di separazione consensuale. Oggi la comunione dei beni si usa molto meno rispetto a un tempo anche per tutelare la famiglia in caso di fallimenti o debiti.

All’articolo 143 del Codice Civile c’è scritto che ”dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione” e dunque quando un’unione finisce entra in gioco il cosiddetto assegno di mantenimento, che serve a permettere al coniuge economicamente più debole di continuare a mantenere il medesimo tenore di vita che aveva quando era sposato. Oltre all’assegno di mantenimento e i vari diritti e doveri riguardo eventuali figli, la legge tratta anche di assegnazione di casa familiare che sia di proprietà di uno, di entrambi oppure in affitto.

Se in caso di separazione l’abitazione va alla moglie chi paga le spese?

Separazione chi paga l’affitto? Il caso più complesso è quello della separazione giudiziale per cui bisogna far riferimento alla sentenza del giudice che può affidare l’abitazione coniugale al coniuge che è l’intestatario del contratto d’affitto, ma nel caso contrario la legge stabilisce che il proprietario debba dare la priorità nel contratto di locazione al coniuge divorziato. Se il giudice stabilisce che la casa coniugale in affitto venga assegnata alla moglie e il contratto di locazione è intestato al marito, questa subentra automaticamente a lui nel momento in cui viene pronunciata la sentenza di separazione. In alcune sentenze è stato puntualizzato che in caso di separazione di fatto, separazione giudiziale, scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario dell’abitazione viene sostituito immediatamente sia per quel che riguarda i diritti di abitazione che i doveri ed eventuali obbligazioni che gravano sulla casa.

Vedi anche  Legge divorzio breve come fare, ultime notizie e procedura

Chi paga l’affitto in caso di separazione? Se la moglie subentra nel contratto di locazione al marito perché il giudice le ha assegnato la casa coniugale deve provvedere a tutte le spese, anche ad eventuali affitti non pagati dall’ex coniuge: il marito viene automaticamente esentato da qualsiasi obbligazione o spesa riguardante la casa coniugale. Se la moglie non è in grado di pagare può essere sfrattata per morosità dal padrone di casa che però può rivalersi su eventuali crediti esclusivamente sui beni di proprietà della moglie. In parole povere se il marito ha lasciato delle spese non è più tenuto a pagarle ma dovrà farlo la moglie e il proprietario della casa può rivalersi solamente sulle cose di proprietà di lei. Il locatore può rifarsi solo sui beni del nuovo inquilino senza però poter aggredire l’assegno di mantenimento, che è dovuto al beneficiario perché non è in grado di provvedere al proprio sostentamento e quindi è impignorabile.

Quando dopo la separazione l’ex moglie deve pagarsi tutto?

Quando due coniugi divorziano entrano in gioco numerosi fattori molto complessi e spesso la coppia finisce davanti al giudice. Il Tribunale di Genova è stato chiamato a giudicare il caso di una donna che ha chiesto all’ex marito un contributo per le spese dell’affitto dell’abitazione nella quale era andata ad abitare dopo la crisi matrimoniale. La donna aveva chiesto anche un assegno divorzile, però entrambe le sue richieste sono state rigettate dalla Corte di Cassazione. La donna non versava in condizioni economiche precarie e dunque non aveva i requisiti che legittimano né l’assegno divorzile né tantomeno un contributo economico per pagare le spese d’affitto. Quindi, il marito non ha dovuto pagare l’affitto all’ex coniuge. La signora può continuare tranquillamente a godere del tenore di vita che aveva durante il matrimonio perché lavora autonomamente e non ha alcun diritto di richiedere contributi economici all’ex marito. Quando c’è equivalenza di reddito e dunque il tenore di vita non peggiora a causa del divorzio, nulla è dovuto all’ex coniuge.

Vedi anche  Affidamento Condiviso Bigenitoriali e la Legge 54 del 2006
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