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Istanza Richiesta Riunione Processi Ragioni di Connessione

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Riunione di processi: cos’è e quando si applica

Quando si parla della riunione dei processi, si fa riferimento a quel fenomeno processuale in base al quale, se ricorrono determinate ipotesi e presupposti, più procedimenti, apparentemente differenti tra loro, vengono riuniti per essere trattati congiuntamente. Secondo l’opinione della dottrina prevalente, la riunione dei procedimenti può essere ben considerata una delle vicende anomale che concernono il processo, anche se il legislatore non ha ritenuto opportuno dedicarle un capo apposito. La riunione dei procedimenti è puntualmente disciplinata agli articoli 273 e 274 del codice di procedura civile e trova il suo fondamento nell’ipotesi in cui due procedimenti, riguardanti la medesima causa, siano sottoposti al vaglio dello stesso giudice o che si riguardino cause già connesse tra loro.

A norma dell’articolo 273 c.p.c. nel caso in cui due procedimenti abbiano la stessa causa e pendano innanzi allo stesso giudice, il Tribunale ne ordina la riunione, per evitare che si possa dar luogo a due diversi giudicati, completamente contrastanti tra loro. Nel caso in cui, invece, ci si trovi in presenza di cause connesse tra loro, la riunione dei processi non avviene in modo automatico ma spetta al giudice valutarne l’opportunità, grazie al potere discrezionale che la legge gli conferisce.

Connessione soggettiva e oggettiva

Ma come capire se ci si trovi in presenza di cause tra loro connesse, così come richiesto dall’articolo 274 c.p.c.? Le cause sono connesse quando hanno in comune entrambi i soggetti, e si parla in questo caso di connessione soggettiva, oppure se hanno in comune lo stesso petitum e la stessa causa petendi, risolvendosi in un’ipotesi di connessione oggettiva. Il tipo di connessione più lieve o tenue, ovviamente, non può che riguardare quella soggettiva, giacché le domande diverse hanno in comune unicamente i soggetti attivi e passivi. In questo caso, come sottolineato anche dal primo comma dell’articolo 140 del codice di procedura civile, contro la stessa parte, all’interno dello stesso processo, possono essere proposte più domande, anche se non specificamente connesse tra loro. Lo scopo, dunque, appare chiaro: per ragioni di economia processuale, infatti, all’attore è permesso cumulare più domande all’interno dello stesso processo, senza dover adire giudici differenti.

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Pertanto, non vi sarà alcuna deroga ai già fissati criteri di competenza, con il risultato che la connessione soggettiva avrà luogo solo nell’ipotesi in cui il medesimo ufficio giudiziario si riveli pienamente competente a conoscere tutte le cause instaurate. Sicuramente più problematica è la connessione oggettiva. Il codice, preliminarmente, disciplina la connessione impropria, qualificata come il rapporto che intercorre tra due cause differenti, la cui decisione non può assolutamente prescindere dalla risoluzione di fattispecie o questioni pressoché identiche. La ratio sottesa al primo comma dell’articolo 103 del codice di procedura civile non solo è chiara, ma anche pacifica. In questo modo, infatti, le questioni considerate comune possono ricevere lo stesso trattamento, giacché esaminate in modo simultaneo. Ma, come si può agevolmente intuire, l’esigenza alla base della connessione oggettiva impropria non è così forte da giustificare una riunione d’ufficio, anche perché in nessun modo si potrebbe addivenire a giudicati del tutto contrastanti tra loro.

Se il titolo da cui dipendono più domande o l’oggetto è comune a entrambe le cause, ci troviamo in presenza di una connessione oggettiva propria. In questo caso, ovviamente, si apre la strada a un cumulo soggettivo, giacché nella stessa causa, è possibile riunire più attori o più convenuti, dando luogo a un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Pertanto, per ragioni di economia processuale, nel caso in cui ci si trovi in presenza di parti differenti, l’ordinamento consente la deroga al solo criterio della territorialità, giacché la causa può essere proposta nel luogo in cui una delle parti ha fissato il proprio domicilio o la propria residenza.

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La richiesta di parte

Giacché, nel caso di procedimenti connessi, la riunione non può essere disposta d’ufficio dal giudice, è la parte stessa che deve presentare un’apposita istanza che abbia come oggetto la riunione dei procedimenti. La riunione, a norma dell’articolo 274 c.p.c., può essere disposta anche se le cause si trovino in differenti gradi d’istruzione, conservando esse anche la loro specifica autonomia, per cui saranno trattate e successivamente definite in base a tutti gli elementi probatori emersi specificamente in ciascuna di esse.

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