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Il diritto di difesa: La Nomina Difensore Imputato Minorenne

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Il diritto di difesa è tra i più importanti previsti dal nostro ordinamento, il suo obiettivo è porre in una condizione di parità le parti in modo che possano legittimamente far valere i propri diritti ed essere tutelati. Questo assume una particolare rilevanza quando vi è un imputato minorenne, non considerato quindi in grado di discernere in modo approfondito e quindi di valutare. È bene ricordare che il minore ha capacità giuridica, ma non ha una piena capacità di agire, proprio per questo per gli atti più importanti è necessario che qualcuno agisca nel suo interesse. Gli atti processuali hanno però delle peculiarità che si vedranno di seguito.

Fonti del diritto di difesa del minore

Per quanto riguarda il diritto di difesa dell’imputato minorenne si deve fare riferimento alla”Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989″ e in seguito alla “Convenzione europea di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996” le quali stabiliscono il diritto del minore alla partecipazione totale nei procedimenti che lo coinvolgono, il tutto però commisurato alla sua capacità di discernimento che può variare in base all’età e alla condizione sociale, ambientale e psichica in cui si trova. Proprio per avere un’attenta valutazione vengono sollecitati i servizi sociali al fine di analizzare nel complesso la situazione in cui il minore si trova. Questi importanti principi sono stati poi introdotti anche nell’ordinamento italiano, lo stesso prevede la piena soggettività del minore anche nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, in questi il minore viene oggi considerato parte processuale e non semplice portatore di un interesse.

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Diritto di difesa del minore nel processo penale

Il procedimento penale minorile si svolge davanti al tribunale per i minorenni, come per il processo previsto per gli adulti vi sono diverse fasi e in queste l’ultraquattordicenne è considerato come un grande minore e di conseguenza può interagire in modo autonomo. Chi imputato di reato per fatti avvenuti mentre era ancora minore di età, se anche compie la maggiore età durante le varie fasi processuali continua ad essere giudicato dal tribunale per i minorenni e secondo le regole processuali previste per i minori di età.

È bene dire fin da subito che il principio della piena partecipazione non viene meno nel processo penale nel quale vi sia un imputato minorenne. In questo caso la normativa da applicare è il DPR 448 del 1998, la stessa stabilisce che l’informazione di garanzia e il decreto di fissazione dell’udienza debbano essere notificati ai genitori esercenti la potestà genitoriale. Tale comunicazione non è volta a trattare il minore come incapace, ma è volta soprattutto a far in modo che i genitori intraprendano con il minore un percorso di presa di coscienza sulla gravità dei fatti che gli vengono imputati. Questa tesi è confermata dall’articolo 12 dello stesso decreto, il quale stabilisce che il minore ha diritto ad avere durante le varie fasi un’ “assistenza affettiva” e psicologica da parte dei genitori o di persona da lui indicata, ma non vi è l’obbligo per i genitori di essere presenti. Il minore assume invece il pieno controllo della situazione e deve attivarsi nelle varie fasi processuali.

Deve però essere fatta una precisazione, infatti, se il minore non ha ancora compiuto i 14 anni di età, la nomina del difensore deve essere fatta dai genitori che non siano decaduti dalla potestà genitoriale. Mentre se il minore è ultra-quattordicenne deve nominare lui il difensore di fiducia e nel caso in cui non lo faccia sarà nominato dall’autorità procedente un difensore d’ufficio che non può rifiutare la nomina. Il difensore d’ufficio viene scelto da un elenco tenuto presso il “Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”, questo istituto non deve essere confuso con il gratuito patrocinio che si attiva in presenza di determinati requisiti economici ricadenti però nella sfera dei genitori del minore. Il minore oltre a poter nominare da solo il difensore di fiducia, può fare richiesta per il giudizio abbreviato, impugnare i vari provvedimenti adottati, cioè non ha bisogno per compiere tali operazioni dell’autorizzazione dei genitori, gli atti sono sottoscritti dal minore. Anche questo carico di responsabilità è volto a consentire al minore di prendere piena coscienza del significato del procedimento.

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