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Abbreviazioni, Ragione Sociale, Nomi e Marchi di una Ditta

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La ditta è il nome con il quale l’impresa individuale agisce sul mercato e deve contenere almeno il cognome o la sigla (nome e cognome dell’imprenditore). (riferimenti :art 2563 c.c.)

Per quanto riguarda le società, parliamo, invece, di ragione sociale. La ragione sociale della SNC è composto da un nome inventato seguito dal nome di uno dei soci e dalla sigla SNC (LA LOCANDA DI PAOLO ROSSI & C. S.N.C.). Nella S.a.s. invece, la ragione sociale è costituita dal nome della società seguito dal nome di uno dei soci accomandatari ( LA LOCANDA DI PAOLO ROSSI SAS).

Per le società di capitali parliamo invece di denominazione sociale. La denominazione sociale è composta da un nome inventato seguito dalla sigla SRL o SPA. Per quanto riguarda le SAPA (società in accomandita per azioni), la denominazione sociale è composta dal nome della società, la sigla SAPA e il nome di almeno uno dei soci accomandatari. Nelle cooperative, infine, oltre al nome, necessitano dell’aggiunta di – società cooperativa a responsabilità limitata-.

IL NOME DELL’IMPRESA

Il nome ditta, ragione sociale o denominazione sociale, non può essere simile a quello che agisca nella stessa zona o settore di mercato, in caso contrario (ragione sociale esempio due ditte con nomi di società “acqua marina” e “acqua chiara marina”) secondo gli artt. 2564 e 2567 c.c., si può chiedere al giudice la modifica del nome della ditta costituita in un momento successivo rispetto all’altra.

L’INSEGNA

L’insegna è il segno distintivo di un negozio. La dicitura e la forma dell’insegna non possono essere copiate da imprese concorrenti generando confusione : l’insegna deve avere i caratteri dell’originalità, della novità e della verità. Essa può corrispondere alla ditta o avere un contenuto ( denominazione, simbolo, forma ) completamente diverso.

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IL MARCHIO

Il marchio è il segno distintivo del prodotto di un’impresa. Secondo l’art 2569 c.c. , l’impresa che ha registrato un marchio presso l’ufficio brevetti o che l’ha usato per prima ha il diritto di esclusività. Anche il marchio deve possedere caratteristiche di novità ed originalità e può consistere in un simbolo o denominazione impresa apposta su un prodotto.

– Marchio di fabbrica : è il marchio del fabbricante
– Marchio di vendita : è il marchio apposto dal commerciante su un prodotto fabbricato da altri e che non deve in nessun modo coprire il marchio del produttore/fabbricante (art. 2572 cc)
– Marchio collettivo : è il marchio creato da associazione e consorzi e che le imprese aderenti all’associazione o al consorzio devo usare.

Il marchio di un’azienda non può essere trasferito ad altra azienda se non tramite il trasferimento dell’azienda stessa o di un ramo di essa (art. 2573 cc)

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