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Socio o Assunzione come Dipendente nelle SRL come funziona

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SOCIETA’ ED ATTIVITA’ LAVORATIVE DEI SOCI

Socio prestatore d’opera e socio lavoratore dipendente

Il presente articolo ha lo scopo di chiarire le prestazioni di attività lavorative compatibili con la partecipazione al capitale sociale e gli obblighi di iscrizione previdenziale, partendo dalla distinzione delle diverse figure ammissibili all’interno dell’organico societario.

SOCIO D’OPERA O PRESTATORE D’OPERA?

E’ il soggetto che diventa socio in virtù del conferimento della propria attività lavorativa, suscettibile di valutazione economica. Il rapporto e gli obblighi che lo legano alla società derivano dal contratto societario e non da un rapporto di lavoro; il venir meno della prestazione lavorativa può comportare la perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dalla società (art.2286 c.c.). L’attività lavorativa prestata e la qualifica di socio sono strettamente legate al punto da prevedere la possibilità di garantire l’apporto della prestazione d’opera o di servizi mediante assicurazione o fideiussione.

Naturalmente, è bene concordare un conferimento per un periodo limitato nel tempo, evitando l’obbligo, per il socio d’opera, di prestare l’attività lavorativa per sempre. La figura del socio d’opera è ammessa, senza motivi ostativi, nelle società di persone e nelle SRL.

SOCIO LAVORATORE DIPENDENTE

E’ il socio che presta l’attività lavorativa in virtù di un contratto di lavoro distinto dal contratto societario. La dottrina e la giurisprudenza ritengono ammissibile la qualifica di socio e di dipendente contemporaneamente ma, è assolutamente necessario sottolineare le criticità legate alle due posizioni.

L’art. 2094 c.c. descrive gli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato :

sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro;
continuità della prestazione;
collaborazione offerta all’impresa in cambio del pagamento della retribuzione.

Il primo elemento richiede l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (etero-direzione), il secondo richiede una persistenza continua dell’obbligo di prestare l’attività lavorativa in favore del datore di lavoro (anche discontinua, come nel part-time verticale, purché tra una prestazione e l’altra il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro) ed il terzo richiede un inserimento, continuo e sistematico, del dipendente all’interno dell’organizzazione tecnica, economica e amministrativa dell’impresa.

Affinché, quindi, possa instaurarsi un rapporto di lavoro subordinato tra Società e socio, devono sussistere gli elementi precedentemente elencati.

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Possiamo dedurre che un amministratore unico di una società non possa mai essere allo stesso tempo anche socio dipendente della stessa, in quanto non soggetto al potere di direzione e di controllo della società. Così come è impensabile configurare un socio lavoratore dipendente nel caso in cui partecipi al capitale sociale in misura tale da assicuragli la maggioranza o nel caso in cui possegga una quota rilevante in grado di condizionare palesemente le deliberazioni assembleari.

In sostanza, è necessaria la sussistenza dell’etero-direzione, ossia la dipendenza assoluta da un soggetto diverso (dipendenza dal consiglio di amministrazione) .

CONTRIBUTI INPS : OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER I SOCI

L’INPS fornisce un elenco delle attività inquadrabili nella gestione commercianti:

– attività commerciali in senso proprio (art. 29 L. 160/75);

– attività turistiche (L. 135/2011);

– attività ausiliarie del commercio (art. 29 L. 160/75);

– attività di servizi (art. 1, comma 202, L. 662/1996);

– attività di promozione finanziaria (art. 1, comma 202, L. 662/1996);

– produttori assicurativi di III e IV gruppo (art. 44, comma 2, D.L. 269/1973 convertito

in L.326/2003).

Pertanto, sono obbligati all’iscrizione nella gestione INPS commercianti i seguenti soggetti:

  • il titolare di ditta individuale che svolga una delle attività precedentemente elencate e che non sia iscritto ad altra gestione previdenziale (eccetto la gestione separata L. 335/95);
  • i soci di società in nome collettivo che svolgano con carattere di abitualità una delle attività sopra elencate e che non siano iscritti ad altra gestione previdenziale (eccetto la gestione separata L. 335/95);
  • i soci accomandatari delle società in accomandita semplice che svolgano con carattere di abitualità una delle attività sopra elencate e che non siano iscritti ad altra gestione previdenziale (eccetto la gestione separata L. 335/95);
  • L’assunzione socio accomandante  nell’impresa se svolge un’attività lavorativa può essere inquadrato o come dipendente o come coadiutore (è un familiare) o obbligato all’iscrizione INPS se risulta di fatto anch’egli un accomandatario;
  • i soci di società a responsabilità limitata che prestano la propria attività lavorativa abitualmente, indipendentemente dalla qualifica di amministratore.
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Il socio lavoratore srl, qualora non gestisca autonomamente il proprio lavoro (come descritto nel paragrafo precedente) ma sia soggetto ad “etero-direzione”, può anche essere inquadrato come dipendente.

In base alle direttive INPS sopra elencante, nella praticità, le problematiche possono insorgere soprattutto per l’assunzione socio Srl come dipendente. Non pochi sono i casi di contestazione da parte dello stesso ente per la mancata iscrizione dei soci nella gestione commercianti. Analizziamo di seguito alcuni aspetti.

Nel caso di SRL senza dipendenti, nei settori sopra elencati (commercio e servizi), appare ovvio che almeno uno dei soci debba iscriversi nella gestione Inps commercianti, salvo il caso in cui il socio è iscritto ad altra copertura previdenziale obbligatoria (che non sia la Gestione Separata) per un’attività lavorativa prestata in modo prevalente rispetto a quella svolta nella società.

L’iscrizione obbligatoria deriva, appunto, dall’impossibilità di svolgere un’attività senza dipendenti e senza soci lavoratori.

Nel caso in cui il socio sia anche amministratore, è obbligato all’iscrizione alla gestione Inps commercianti, ma questo è un caso che analizzeremo nel paragrafo successivo.

Nel caso in cui siano presenti dei dipendenti nella società, l’Inps potrebbe comunque contestare l’attività direttiva ed organizzativa svolta dal socio, obbligandolo all’iscrizione nella gestione Inps commercianti. In questo caso, al fine di evitare l’iscrizione, bisogna dimostrare o che l’attività di coordinamento sia svolta da professionisti esterni o che almeno uno dei dipendenti svolga tali attività. Di conseguenza, l’Inps verificherà se l’inquadramento del dipendente sia corrispondente ad una declaratoria che consente l’attività di gestione e coordinamento e se effettivamente il dipendente svolge quella mansione. In alternativa, bisogna dimostrare che i dipendenti non necessitano di coordinamento, ma questa strada appare davvero ardua.

IL SOCIO AMMINISTRATORE : DOPPIA CONTRIBUZIONE

Il decreto legge 31 maggio 2010 n.78 “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica , convertito in legge n.122 del 30 luglio 2010 (co.11 art 12) ha finalmente attribuito la giusta interpretazione dell’art 1 co. 208 della legge n.662/96, riguardante il principio dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria dell’attività prevalente del soggetto che contemporaneamente svolge più attività autonome. Tale principio si applica per attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, restano esclusi, quindi, i rapporti di lavoro per i quali sia prevista l’iscrizione alla gestione separata.

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Di conseguenza, escludendo dall’ambito di applicazione del suddetto principio gli iscritti alla gestione separata, viene sancito il principio della doppia imposizione contributiva per i soci lavoratori e nello stesso tempo amministratori di srl . Per queste figure, è prevista l’iscrizione contemporanea alla gestione separata e alla gestione Inps commercianti.

Resta da capire, nel dettaglio, come distinguere l’attività amministrativa da quella lavorativa, soprattutto nei casi in cui le mansioni sono di coordinamento e gestione dell’attività.

La Fondazione Studi fornisce alcune linee guida utili a distinguere le due attività.

L’attività di amministratore prevede sicuramente mansioni gestionali ed organizzative dei fattori di produzione, richiede capacità imprenditoriali con funzioni di rappresentanza e di carattere decisionale. Di contro, l’attività di socio lavoratore viene integrata in un organico aziendale, in collaborazione ed in funzione anche di altri dipendenti, si tratta di attività esecutive con caratteristiche di abitualità e prevalenza, il cui fine è raggiungere lo scopo sociale sul piano operativo. Ulteriori difficoltà però, come anticipato, potrebbero nascere nel caso in cui l’attività svolta dal socio è di tipo direttivo-organizzativo, dove gli unici elementi su cui basare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione sono l’abitualità o l’occasionalità dell’attività (se si tratta di attività direttivo-organizzativo abituale l’amministratore ha l’obbligo della doppia imposizione contributiva), e la presenza di dipendenti o professionisti esterni con funzioni di direzione e coordinamento.

CONCLUSIONI

Premettendo che spetta all’ente Inps l’onere di provare la sussistenza della doppia attività o riconoscere i requisiti attribuibili al socio lavoratore, amministratore o lavoratore dipendente, bisogna analizzare, al fine di evitare contestazioni, caso per caso, verificando l’effettiva attività svolta dal socio all’interno della società: se abituale/prevalente o saltuaria, se effettivamente soggetta ad etero-direzione. Il più classico degli esempi a rischio contestazione è l’assunzione di un socio come dipendente, mediante agevolazione contributiva, nel caso in cui non sussistano i requisiti del lavoro subordinato (eterodirezione, ecc.).

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