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La Procedura per la Modifica Delle Condizioni di Divorzio

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Procedura per la modifica delle condizioni di divorzio

Ai sensi dell’art. 9 L. 1/12/1970 n. 898 il sopravvenire di “giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” può giustificare “la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6”.

La modifica condizioni economiche divorzio in oggetto include anche la revisione o soppressione dell’assegno divorzile? Sì.

Pertanto, anche l’assegno divorzile, erogato periodicamente può essere modificato o anche soppresso. Ciò deriva dal fatto che talune delle statuizioni rese in sede di divorzio (specificamente quelle relative all’affidamento dei figli e alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere al coniuge e ai figli) hanno ad oggetto vicende mutevoli destinate ad evolversi nel tempo e, per questo, sono contenute in provvedimenti la cui validità è rebus sic stantibus: “tali provvedimenti, infatti, devono ritenersi pronunciati allo stato degli atti, attesane la funzione di bilanciamento e riequilibrio degli interessi contrapposti degli ex coniugi, con conseguente possibilità di loro revisione (in aumento o in diminuzione), sino addirittura alla radicale elisione dell’assegno, in qualsiasi tempo, per effetto del mutamento delle condizioni economiche delle parti, e senza che il coniuge resistente possa efficacemente opporre, alla controparte, l’eventuale exceptio iudicati” (Cass. Sez. I, 29 agosto 1988 n. 8654).

Inoltre, “… la richiesta di revisione…è volta a porre un rimedio ad uno squilibrio creatosi dopo la suddetta pronuncia nelle rispettive situazioni economiche delle parti (Corte App. Roma, 31 ottobre 2003)”

I c.d.“giustificati motivi” richiamati dal legislatore, postulano l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni personali o economiche dei coniugi che possano consentire, una revisione di statuizioni che, nella maggior parte dei casi, attengono ad obblighi di natura economica.

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Ciò in quanto le condizioni – secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizioni a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo – sono adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione posta a fondamento della decisione.

Ecco alcune delle ipotesi nelle quali possiamo riscontare la presenza dei predetti “giustificati motivi” di cui all’art. 9 legge 898/1970, per cui si può richieder una modifica giudiziale condizioni divorzio:

– il titolare dell’assegno divorzile ha acquisito l’autonoma disponibilità di mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita raggiunto nel periodo di convivenza fino a giustificare l’azzeramento del contributo a carico dell’ex coniuge;

l’onerato al pagamento ha perso la possibilità economica di fornire all’ex coniuge i mezzi necessari al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza del vincolo matrimoniale;

– la convivenza more uxorio intrapresa da uno dei coniugi, purché si tratti di un rapporto stabile e non meramente occasionale (Cassazione n. 17643/07);

– motivi di salute.

Inoltre, a parere di chi scrive, è da richiamarsi un costante orientamento della Corte di Cassazione la quale ha più volte chiarito che “qualsiasi mutamento delle condizioni economiche e/o patrimoniali del titolare dell’assegno…legittima il coniuge obbligato a chiedere la revoca o la riduzione del contributo posto a suo carico, poiché, in casi del genere, viene in rilievo, non tanto il prevedibile miglioramento economico del coniuge, quanto, piuttosto, l’attenuarsi o il venir meno, dal punto di vista oggettivo, dello squilibrio economico tra i coniugi” (ex multis Cass. 6 febbraio 2004, n. 2252; Cass. 13 febbraio 2006,n. 3018; Cass. 24 gennaio 2008, n. 1584).

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Più recentemente, nella considerazione dei giustificati motivi che legittimano la modifica degli assegni previsti dagli artt. 5 e 6 della L. 898/70 un ruolo significativo dovrebbe riconoscersi anche all’attuale situazione di crisi socio-economica.

Ebbene, l’incidenza delle contingenze storiche ed economiche nella quotidianità delle persone si riverbera inevitabilmente anche sulle statuizioni in tema di modifica di condizioni di divorzio.

Infatti, il generale ripensamento degli stili di vita imposto dalla crisi sistemica che ormai da qualche anno sta interessando anche l’Italia diventa un altro fattore da prendere in considerazione nell’adozione di decisioni di matrice economica in ambito familiare.

Peraltro, seppure tale fattore non assurge al rango di “fatto nuovo sopravvenuto” che costituisce giustificato motivo di revisione ex art. 9 legge 898/70, rappresenta indubbiamente un metro di valutazione che consente una analisi di insieme di un peggioramento delle condizioni economiche. I licenziamenti, la contrazione dei guadagni, la riduzione degli emolumenti pur a parità di mansioni svolte, i contratti di solidarietà sono fenomeni la cui recrudescenza determinata dalla crisi impone la fissazione di nuovi equilibri familiari. Anche perché sono fenomeni di natura non meramente transitoria ma coinvolgenti un arco temporale le cui ricadute produrranno effetti anche ben oltre il tempo economico della effettiva durata della crisi.

Infine, si richiama – la recente e da molti ritenuta “rivoluzionaria” – sentenza della Corte di Cassazione del 10 maggio 2017 n. 11504.

In adesione alla citata sentenza scatterebbe il diritto all’assegno divorzile solamente per mancanza di mezzi adeguati oppure per impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica desunta da quattro indici, ovvero:

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– possesso di redditi;

di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari;

capacità e possibilità effettive di lavoro;

stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Non rileva più, come visto in precedenza, il parametro dello stile di vita coniugale, per cui non vi sarà diritto all’assegno (e se lo si percepisce se ne rischia la revoca) per chi sia autosufficiente o possa diventarlo, anche se non riesca a conservare gli agi goduti durante il matrimonio.

DIVORZIO MODIFICA CONDIZIONI: COME FARE

È possibile richiedere la modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento tramite:

– procedura dinanzi al giudice quando ricorrano giustificati motivi sopravvenuti rispetto al precedente provvedimento; ciò avviene nel caso di disaccordo tra coniugi; (udienza modifica condizioni divorzio)

– accordo tra coniugi (anche senza giustificati motivi), tramite il procedimento di negoziazione assistita. (modifica condizioni divorzio negoziazione assistita)

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Avv. Roberta Vicari

Avv. Roberta Vicari

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